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R.D. 11/12/1933 n. 1775Art. 152. Il ricorso è sottoscritto dalla parte o dal suo procuratore o avvocato. Al ricorso depositato a termini dell'articolo 156 sono unite tante copie in carta libera quanti sono i componenti del collegio giudicante, e se si tratti di ricorso in appello, almeno due copie in carta libera della sentenza appellata. Il mandato al procuratore o all'avvocato può essere scritto a piedi del ricorso nei modi indicati nell'art. 157, ovvero conferito con procura speciale o generale alle liti, anche di data posteriore al ricorso. Art. 153. Le notificazioni si fanno per mezzo di ufficiali giudiziari o di uscieri degli uffici di conciliazione. Esse possono anche essere fatte a mezzo della posta con lettera raccomandata aperta e con ricevuta di ritorno. L'ufficiale giudiziario o usciere deve attestare sulla copia che spedisce la conformità della stessa all'originale e allegare a questo la ricevuta di ritorno. In caso di rifiuto della lettera da parte del destinatario, ne è fatta dichiarazione nella ricevuta di ritorno e la notificazione si ha come compiuta. La notificazione si ha per avvenuta il giorno in cui la persona interessata, o chi la rappresenta legalmente, sottoscrisse la ricevuta di ritorno o diede la ricevuta dell'atto o provvedimento che la riguarda. Nel caso di rifiuto previsto nel comma precedente, la notificazione si ha per avvenuta il giorno in cui è fatta la dichiarazione del rifiuto sulla ricevuta di ritorno. Art. 154. Sono sempre valide ad ogni effetto le notificazioni degli atti del procedimento, delle ordinanze e delle sentenze, fatte al procuratore o avvocato legal- mente costituito. La parola _ parte _ usata nelle disposizioni della presente legge indica anche i procuratori o avvocati legalmente costituiti. Art. 155. Il termine per comparire non può essere minore di venti giorni se la parte cui è notificato il ricorso risiede in italia, di trenta se risiede all'estero, in europa, di novanta negli altri casi. Se il termine assegnato ecceda quello a comparire, la parte citata può con contro-ricorso fissare un termine più breve, ma non inferiore a quelli minimi indicati nel precedente comma. Art. 156. Almeno cinque giorni prima che scada il termine segnato nel ricorso o nel contro-ricorso, nel caso del capoverso dell'articolo precedente,il ricorrente deve depositare il ricorso coi documenti. Il contro ricorrente ha lo stesso obbligo, qualora abbia usato della facoltà consentita nel capoverso dell'articolo precedente. Art. 157. Eseguito il deposito del ricorso, il cancelliere presenta gli atti al presidente, il quale con ordinanza stesa a piede del ricorso e annotata poi nel fascicolo di causa, delega per l'istruzione uno dei giudici, esclusi i giudici tecnici. Occorrendo surrogare il giudice, il presidente provvede mediante decreto su ricorso o di ufficio. Le parti possono comparire dinanzi al giudice delegato dal presidente o personalmente o a mezzo di procuratore o di avvocato iscritto nel rispettivo albo di un tribunale o di una corte di appello del regno. Il giudice, nel caso che lo creda necessario, può disporre che la parte comparsa personalmente si faccia assistere da un procuratore. Il mandato può essere scritto a piedi del ricorso. In tal caso è dovuta la tassa di bollo di l. 10, da percepirsi mediante uso di marca da bollo annullabile dal- le parti con la scritturazione della data nei modi indicati dall'art. 22 della legge del bollo 30 dicembre 1923 n. 3268. La sottoscrizione del mandante dev'essere certificata vera dal procuratore dall'avvocato. Art. 158. Il ricorrente deve, all'udienza stabilita, dichiarare se abbia domicilio o residenza nel comune ove ha sede il tribunale ed in caso negativo eleggervi domicilio con indicazione della persona o dell'ufficio presso cui fa elezione, se non vi abbia già provveduto col ricorso. Il convenuto deve alla stessa udienza dare la sua risposta oralmente o per iscritto e fare la dichiarazione o elezione nel modo prescritto per l'attore, se non vi abbia già provveduto col contro-ricorso. Il giudice può consentire al convenuto di dare la risposta o produrre i documenti in una udienza successiva alla quale differirà la causa. Le istanze e difese ulteriori possono proporsi oralmente o per iscritto nelle udienze successive alle quali sia eventualmente rinviata la causa. Art. 159. I documenti riuniti in uno o più fascicoli e provvisti di elenco sottoscritto dal producente sono comunicati in udienza all'altra parte. Se questa chiede di prenderne visione, il giudice può differire la causa ad altra udienza ed ordinare che i documenti stessi restino depositati nella cancelleria per il termine da lui fissato. I rinvii della istruzione della causa possono essere dal giudice delegato consentiti soltanto per giustificati motivi. La causa non trattata o non differita è cancellata dal ruolo. Art. 160. Le dichiarazioni di domicilio o di residenza e le elezioni di domicilio, le domande, le difese proposte oralmente sono riferite sommariamente nel processo verbale della causa, il quale è sottoscritto dal giudice e dal cancelliere. Le domande, le difese proposte per iscritto, nonché le conclusioni possono essere presentate alla udienza o in cancelleria e sono vistate dal cancelliere prima dello scambio fra le parti. Art. 161. Quando una medesima causa o più cause fra loro connesse siano promosse davanti due o più tribunali delle acque, o quando due o più tribunali delle acque si siano dichiarati competenti o incompetenti a conoscere di una controversia, si fa luogo al regolamento della competenza sopra domanda di una delle parti, proposta e notificata a norma dell'art. 151 e seguenti. La domanda è proposta al presidente del tribunale superiore delle acque che provvede su di essa entro trenta giorni dal deposito stabilito nell'art. 156 con ordinanza non soggetta a reclamo al collegio né a denuncia per cassazione né a revocazione. Nel caso di una medesima causa o di più cause tra loro connesse, promos se davanti a due o più tribunali delle acque, la domanda di regolamento della competenza non è più possibile se uno dei tribunali abbia già pronunciato la sentenza definitiva. Art. 162. Sulle domande per ammissione di mezzi istruttori il giudice provvede con ordinanza nell'udienza o nel giorno successivo. Le ordinanze non emesse sull'accordo delle parti possono impugnarsi nel termine di tre giorni da quello in cui furono pronunziate, se l'ordinanza fu emessa all'udienza in presenza delle parti o dei loro procuratori e in ogni altro caso dal giorno della comunicazione del dispositivo a norma dell'art. 183; ma il giudice può dichiararle esecutive non ostante gravame. Se l'ordinanza è impugnata all'udienza e alla presenza di tutte le parti e dei loro procuratori, se ne fa menzione nel verbale, e il giudice rinvia la causa ad udienza fissa dinanzi al collegio per la risoluzione dell'incidente. In ogni altro caso l'impugnativa dell'ordinanza si fa con citazione ad udienza fissa dinanzi al collegio, notificata alla parte nel domicilio eletto o dichiarato a norma del- l'art. 158. Il termine per comparire non può essere minore di tre giorni. La parte opponente deve, almeno tre giorni prima dell'udienza stabilita per la risoluzione dell'incidente, iscrivere la causa a ruolo e depositare tutti gli atti e documenti relativi al giudizio di opposizione. Il giudice provvede per l'esecuzione degli atti di istruttoria colla maggiore celerità di procedura e può ordinarli anche di ufficio. Art. 163. Gli interrogatori possono proporsi oralmente o per iscritto. Quando non sia contrastata l'ammissione degli interrogatori, il giudice può ordinare all'interrogato, se sia presente, di rispondervi immediatamente. Se sia contrastata l'ammissione degli interrogatori e questi siano stati proposti oralmente,il giudice determina nell'ordinanza in modo preciso i fatti sui quali si deve rispondere. Art. 164. Il giuramento decisorio può essere deferito dalla parte personalmente o per mezzo del procuratore che la rappresenta. Il mandato deve essere speciale per questo oggetto, salvo che la parte sottoscriva l'atto col quale è deferito. La formula del giuramento può essere proposta oralmente o per iscritto; la formula proposta oralmente è ridotta in iscritto nel processo verbale di causa. Se la parte cui è deferito il giuramento non sia presente o chieda un termine per fare osservazioni sulla ammissione o sulla formula del giuramento, il giudice stabilisce all'uopo l'udienza. Il giudice potrà, ove occorra, modificare la formula proposta dalla parte. Art. 165. La prova testimoniale può essere dedotta oralmente o per iscritto. Quando sia dedotta oralmente, il giudice, nell'ordinanza che ammette la prova, determina i fatti da provarsi. Chi deduce la prova deve indicare i nomi dei testimoni che possono deporre sui fatti dedotti a prova, mediante atto anteriore al provvedimento che ammette la prova. La stessa disposizione si applica a chi intende valersi della prova contraria. Egli però può chiedere un termine per indicare il nome dei testimoni, e se voglia provare fatti nuovi, deve entro lo stesso termine articolarli. Il termine per fare gli esami è di giorni sessanta, salvo che per ragioni speciali sia stabilito un termine maggiore. Il termine può essere prorogato una sola volta e soltanto per accordo delle parti, che devono all'uopo sottoscrivere esse il verbale di proroga, oppure con ordinanza del giudice per motivi per i quali esso riconosca la necessità della proroga. Nessuna proroga potrà mai essere maggiore del primo termine che viene da essa prorogato. Il termine decorre dalla comunicazione fatta a norma dell'art. 180 del dispositivo del provvedimento che ammette la prova. I testimoni sono citati per biglietto. Art. 166. Quando il giudice delegato, valendosi della facoltà del precedente articolo 162 ultimo capoverso,ordini di ufficio una prova testimoniale o modifichi gli articoli proposti dalla parte, stabilisce nell'ordinanza il termine entro il quale le parti sono autorizzate a presentare o modificare le liste dei testimoni. Allorchè ai sensi del secondo capoverso dell'articolo precedente sia chiesto un termine per indicare il nome dei testimoni di prova contraria, il giudice rinvia la causa ad altra udienza per tale indicazione e per la eventuale articolazione di fatti nuovi. In detta udienza il giudice pronunzia ordinanza sulla ammissione di tali fatti e, occorrendo, fissa un termine all'altra parte per indicare il nome dei testimoni per la prova contraria sui fatti nuovi. Nei casi di forza maggiore, che rendano assolutamente impossibile l'esecuzione della prova nei giorni stabiliti, il termine può essere prorogato anche oltre la durata fissata nell'articolo precedente, facendone risultare i motivi nella ordinanza del giudice. Art. 167. Occorrendo accertamenti tecnici,il giudice vi procederà insieme con uno dei funzionari di genio civile aggregati al tribunale o, se si tratti del tribunale superiore, insieme con uno dei componenti del tribunale stesso indicati nella lettera d) dell'articolo 139. In occasione di tali accertamenti tecnici, il giudice può sentire testimoni con giuramento, senza alcuna altra formalità di procedura, riassumendo nel verbale le loro dichiarazioni. Se i testimoni non si trovino sul luogo, il giudice può ordinarne la citazione anche immediata o a brevissimo termine. In casi eccezionali, il giudice può anche nominare un tecnico per i rilievi necessari, la descrizione dei luoghi e la constatazione dello stato di fatto. Art. 168. Quando si debba procedere alla verificazione di scritture, il giudice ne ordina il deposito in cancelleria. Art. 169. Quando sia impugnato come falso un documento, si procede avanti al tribunale delle acque a norma degli articoli 296 e seguenti del codice di procedura civile. Art. 170. Il giudice,per i mezzi istruttori per le misure di conservazione e per altri simili provvedimenti da compiersi fuori della sede del tribunale, può delegare il pretore od un componente del tribunale civile del luogo in cui il provvedimento deve essere eseguito. |
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